Dal 31 dicembre 2025 l’art. 15, comma 1, lettera z-bis) del D.Lgs. 81/2008 chiede a ogni datore di lavoro di programmare misure di prevenzione delle condotte violente o moleste. La domanda pratica che arriva subito dopo è sempre la stessa: cosa ci scrivo, materialmente, nel DVR? Questa guida risponde con la struttura, i criteri di valutazione e un testo di partenza.
Perché il DVR è il punto in cui l’obbligo si vede
L’art. 15 elenca le misure generali di tutela. Non è una norma che vive per conto suo: le misure generali si concretizzano nella valutazione dei rischi prevista dagli artt. 17 e 28, e la valutazione dei rischi si documenta nel DVR.
Il risultato pratico è che un DVR datato 2026 che non contiene una parola su violenze e molestie è un documento incompleto. Non serve un documento separato, non serve un allegato con un nome particolare: serve che la valutazione ci sia, che sia motivata e che porti a misure con responsabili e tempi.
- Chi lo fa: il datore di lavoro, con RSPP e medico competente, previa consultazione del RLS. Obbligo non delegabile (art. 17).
- Quando: alla prima occasione utile e comunque in occasione della revisione del DVR. La modifica normativa è di per sé un motivo di aggiornamento.
- Dove: dentro il DVR, in una sezione dedicata, richiamata dal codice di condotta e dalla procedura di segnalazione.
Le cinque sezioni da scrivere
Una sezione che regge a un controllo ha sempre queste cinque parti, nell’ordine. Se ne manca una, la catena logica si spezza e si vede.
- Definizioni e perimetro. Cosa si intende per violenza e molestia in azienda: molestia sessuale, molestia discriminatoria, condotte vessatorie reiterate, aggressioni da parte di terzi (clienti, utenti, pazienti, fornitori). Vanno incluse anche le condotte a distanza, via email, chat aziendale e messaggistica.
- Identificazione dei fattori di esposizione. Quali caratteristiche organizzative rendono possibile il rischio, reparto per reparto o mansione per mansione.
- Valutazione. Il criterio usato e l’esito, con un livello di rischio assegnato ai gruppi omogenei.
- Misure di prevenzione programmate. Cosa si fa, chi lo fa, entro quando.
- Monitoraggio e riesame. Quali indicatori si guardano, con che frequenza, cosa fa scattare una nuova valutazione.
I fattori di esposizione da elencare
Qui sta la differenza fra una sezione credibile e una di facciata. Il rischio non si valuta contando gli episodi passati: si valuta guardando le condizioni organizzative che lo rendono probabile.
| Fattore | Dove si trova tipicamente | Tipo di condotta favorita |
|---|---|---|
| Contatto diretto con il pubblico | Sanità, scuola, trasporti, retail, sportelli, servizi sociali | Aggressioni verbali e fisiche da terzi |
| Lavoro isolato o in coppia | Assistenza domiciliare, vigilanza, manutenzione, trasferte | Molestie senza testimoni |
| Turni notturni o serali | Ospedali, alberghi, logistica, ristorazione | Aggressioni esterne, condotte interne |
| Forte squilibrio gerarchico | Strutture piramidali, studi professionali, piccoli team | Abuso di autorità, ricatto implicito |
| Precarietà contrattuale | Stage, somministrazione, tempo determinato, apprendistato | Condotte tollerate per timore di non rinnovo |
| Squilibrio di genere o età nei reparti | Reparti fortemente omogenei | Molestie sessuali e discriminatorie |
| Assenza di un canale riservato | Trasversale | Sommerso: il rischio esiste ma non emerge |
L’ultima riga merita attenzione. Se in azienda non esiste un modo sicuro di segnalare, lo zero segnalazioni non è un dato favorevole: è un dato che non è stato raccolto. Scriverlo nel DVR è corretto e mostra consapevolezza, non debolezza.
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Fai il check-up gratuitoCome si valuta: probabilità per gravità
Non serve inventare un metodo nuovo. Si usa la stessa matrice già adottata nel resto del DVR, applicata a questo rischio. La formula resta R = P × D: probabilità per danno.
| Livello | Probabilità (P) | Danno (D) |
|---|---|---|
| 1 Bassa | Nessun fattore di esposizione rilevante, canale attivo e conosciuto | Disagio isolato, nessun effetto sulla salute |
| 2 Media | Uno o due fattori presenti, presidi parziali | Stress lavoro correlato, assenze brevi |
| 3 Alta | Tre o più fattori, nessun canale alternativo alla gerarchia | Patologia riconosciuta, assenze prolungate, dimissioni |
| 4 Molto alta | Fattori concentrati su gruppi vulnerabili, episodi già noti | Danno grave alla salute, lesioni, conseguenze penali |
L’esito va assegnato per gruppi omogenei, non per singola persona: reparto accettazione, personale infermieristico turni notturni, tecnici in trasferta, front office. Assegnare un unico livello a tutta l’azienda è il modo più rapido per rendere la valutazione poco credibile.
Le misure da programmare
La norma parla di programmazione. Una misura senza responsabile e senza data non è programmata: è un’intenzione. Le quattro famiglie che coprono la quasi totalità dei casi:
- Organizzative: evitare il lavoro isolato dove possibile, presidiare i turni notturni, rivedere le procedure di accoglienza del pubblico, definire il comportamento in caso di aggressione in corso.
- Procedurali: codice di condotta con divieti espliciti e conseguenze disciplinari, procedura di segnalazione scritta, individuazione di chi gestisce i casi, tutela di chi segnala contro le ritorsioni.
- Tecniche e strumentali: canale di segnalazione riservato e alternativo alla linea gerarchica, tracciabilità delle prese in carico, controllo degli accessi, illuminazione e videosorveglianza dove pertinente e nel rispetto della normativa sul controllo a distanza.
- Informative e formative: formazione per lavoratori, preposti e dirigenti sul riconoscimento delle condotte e sulla gestione delle segnalazioni, informativa a tutti sull’esistenza del canale.
Ogni misura va scritta nel formato misura, responsabile, scadenza, indicatore di verifica. È questo il quadruplo che rende la sezione difendibile.
Testo di esempio da adattare
Quello che segue è uno schema di partenza. Va adattato alla realtà aziendale: copiarlo così com’è produce esattamente il documento generico che un controllo riconosce a colpo d’occhio.
Sezione X. Rischio di condotte violente o moleste (art. 15, comma 1, lett. z-bis, D.Lgs. 81/2008)
X.1 Perimetro. Sono considerate condotte rilevanti le molestie sessuali, le molestie discriminatorie, le condotte vessatorie reiterate e le aggressioni verbali o fisiche provenienti da colleghi, superiori, subordinati o soggetti terzi (clienti, utenti, fornitori, visitatori), anche realizzate tramite strumenti digitali aziendali.
X.2 Fattori di esposizione rilevati. [elencare i fattori individuati, riferiti ai gruppi omogenei: contatto con il pubblico, lavoro isolato, turni notturni, squilibrio gerarchico, tipologie contrattuali temporanee].
X.3 Valutazione. La valutazione è condotta con la matrice probabilità per danno adottata nel presente documento e applicata ai gruppi omogenei individuati al punto X.2, con esito [indicare i livelli per gruppo].
X.4 Misure programmate. [tabella con misura, responsabile, scadenza, indicatore].
X.5 Monitoraggio. Il presidio è verificato con cadenza [semestrale/annuale] sulla base di: numero e tipologia di segnalazioni ricevute, tempi di presa in carico e di chiusura, esiti degli accertamenti, indicatori di clima e assenteismo, esiti della sorveglianza sanitaria in forma aggregata e anonima. La valutazione è riesaminata in caso di episodio segnalato, di modifica organizzativa rilevante o di variazione normativa.
Cinque errori che fanno bocciare la sezione
- Confondere il rischio molestie con lo stress lavoro correlato. Sono valutazioni diverse con metodi diversi. Lo stress si misura con gli indicatori dell’approccio INAIL, le molestie riguardano condotte di terzi verso la persona. Rimandare alla sezione stress non copre l’obbligo.
- Scrivere «rischio non presente» senza motivarlo. Un rischio si può valutare basso, ma va motivato con i fattori. La negazione secca è il primo segnale di valutazione non fatta.
- Indicare come canale di segnalazione il responsabile diretto. Nelle molestie il presunto autore è molto spesso proprio il responsabile. Una misura che obbliga a rivolgersi a lui non è una misura.
- Misure senza responsabile e senza data. La norma chiede programmazione. Senza i due dati non c’è programma.
- Nessuna traccia del monitoraggio. Se non esiste un registro di segnalazioni, prese in carico ed esiti, non c’è modo di dimostrare che il presidio esiste davvero.
Checklist finale
Segna quante affermazioni sono vere per il tuo documento.
Ogni casella vuota è una parte della programmazione che l’art. 15, comma 1, lettera z-bis) presuppone e che oggi non potresti dimostrare.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sicurezza sul lavoro (testo vigente) — Normattiva
- DL 31 ottobre 2025 n. 159, che introduce la lett. z-bis nell’art. 15 — Normattiva
- Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del DL 159/2025 — Normattiva
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ricerca atti — Gazzetta Ufficiale
- Codice civile, art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro) — Normattiva
- Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convenzione n. 190 e Raccomandazione n. 206 — ILO
Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce parere legale. Riferimenti: D.Lgs. 81/2008 artt. 15, 17, 28 e 55; lett. z-bis introdotta dal DL 159/2025 convertito con L. 198/2025; art. 2087 c.c. Per la redazione del tuo DVR rivolgiti al tuo RSPP e al tuo consulente.