La domanda arriva sempre nella stessa forma: «ma vale anche per noi che siamo in otto?». Sì. L’art. 15, comma 1, lettera z-bis) del D.Lgs. 81/2008 non prevede alcuna soglia dimensionale. Si applica a ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, in qualunque settore, pubblico o privato.
La risposta breve
- Obbligate: tutte le imprese con almeno un lavoratore, incluse le ditte individuali con un solo dipendente, gli studi professionali, le associazioni e le ONLUS con personale, le cooperative, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni.
- Non obbligate: chi non occupa alcun lavoratore né soggetto equiparato. Il lavoratore autonomo puro, senza dipendenti e senza collaboratori equiparati, non è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- Nessuna esenzione per dimensione, settore, forma giuridica o assenza di episodi pregressi.
Perché non ci sono soglie
La ragione è strutturale, non politica. La lettera z-bis non è una norma nuova e autonoma: è stata inserita dentro l’art. 15, l’articolo che elenca le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’art. 15 è la spina dorsale del Testo Unico. Contiene la valutazione dei rischi, l’eliminazione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso, la limitazione dei lavoratori esposti, l’informazione e la formazione. Nessuna di queste ha mai avuto una soglia dimensionale, per la semplice ragione che un lavoratore esposto è esposto a prescindere da quanti colleghi ha.
Aggiungere una lettera a quell’elenco significa quindi ereditarne automaticamente il campo di applicazione. Chi si aspettava una soglia sperava, di fatto, in una norma scritta altrove.
Da dove nasce l’equivoco dei 50 dipendenti
L’errore più diffuso è sovrapporre due obblighi che nascono da leggi diverse e hanno finalità diverse.
| Whistleblowing | Prevenzione violenze e molestie | |
|---|---|---|
| Fonte | D.Lgs. 24/2023 | D.Lgs. 81/2008, art. 15, c. 1, lett. z-bis |
| Soglia | Media di 50+ dipendenti nell’ultimo anno, oppure Modello 231 adottato, oppure settori specifici | Nessuna: dal primo lavoratore |
| Oggetto | Violazioni di norme nazionali ed europee di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo | Condotte violente o moleste verso i lavoratori |
| In vigore da | 17 dicembre 2023 (50-249 dipendenti) | 31 dicembre 2025 |
| Sanzione | ANAC, da 10.000 a 50.000 euro | Indiretta, via art. 55 sul DVR: arresto o ammenda |
La conseguenza pratica è controintuitiva ma netta: una PMI da 12 persone che si era giustamente sentita esclusa dal whistleblowing è pienamente dentro l’obbligo della z-bis. Abbiamo dedicato un articolo intero a tenere separati i due obblighi, perché confonderli porta a due errori opposti: credere di essere coperti quando non lo si è, o attivare presidi sbagliati.
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Il criterio da applicare è sempre lo stesso: esiste un lavoratore ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008? La definizione è volutamente ampia e comprende molto più del solo dipendente a tempo indeterminato.
| Situazione | Obbligo | Nota |
|---|---|---|
| Ditta individuale con 1 dipendente | Sì | Il primo lavoratore fa scattare tutti gli obblighi dell’art. 15 |
| Titolare senza dipendenti né equiparati | No | Manca la figura del datore di lavoro |
| Studio professionale con praticanti | Sì | Tirocinanti e praticanti sono equiparati ai lavoratori |
| Cooperativa con soci lavoratori | Sì | Il socio lavoratore è lavoratore ai fini del decreto |
| Associazione con volontari | Dipende | Il volontario è tutelato in casi specifici individuati dalla norma: va verificato il regime applicabile |
| Azienda con soli collaboratori con partita IVA | Dipende | Conta la sostanza del rapporto, non l’etichetta contrattuale |
| Lavoratori somministrati o in appalto | Sì | Obblighi in capo a utilizzatore e committente per la parte di propria competenza, con cooperazione e coordinamento ex art. 26 |
| Lavoro agile o da remoto | Sì | Le condotte moleste via email e chat aziendali rientrano nel perimetro |
| Pubblica amministrazione | Sì | Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori, pubblici e privati |
| Cantieri temporanei e mobili | Sì | Con le specificità del Titolo IV e il coordinamento fra imprese |
Sui collaboratori con partita IVA vale una precisazione. Se il rapporto è eterodiretto, con orari, postazione e direzione aziendale, la qualificazione formale non protegge: in caso di controllo o contenzioso conta come si è svolto il rapporto, non come è stato chiamato.
Da quando si applica
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159 è stato convertito con la Legge 29 dicembre 2025 n. 198, efficace dal 31 dicembre 2025. Non è previsto un periodo transitorio né un regime di prima applicazione.
Questo significa che un DVR con revisione successiva a quella data e privo di qualunque riferimento a violenze e molestie è già oggi un documento incompleto. Chi ha aggiornato il DVR a gennaio 2026 senza toccare il tema ha una revisione recente che non copre l’obbligo, situazione peggiore di un documento semplicemente vecchio.
Cosa deve fare una micro impresa
Applicabilità universale non significa adempimenti uguali per tutti. Il principio di proporzionalità della valutazione dei rischi resta valido: a un’impresa da sei persone si chiede una valutazione seria e proporzionata, non il sistema di una multinazionale.
Il minimo difendibile per una piccola realtà:
- Una sezione nel DVR che definisca il perimetro, elenchi i fattori di esposizione effettivi e assegni un livello di rischio motivato. La guida operativa è qui.
- Un codice di condotta di una pagina che dica cosa è vietato e con quali conseguenze disciplinari, comunicato a tutti e conservato con prova di consegna.
- Un canale di segnalazione riservato e alternativo alla linea gerarchica. In un’azienda piccola questo è il punto più delicato: quando il titolare è anche il responsabile diretto di tutti, dire «parlane con me» non è una misura di prevenzione.
- Informazione ai lavoratori sull’esistenza del canale e sulla tutela contro le ritorsioni.
- Una traccia documentale di segnalazioni, prese in carico ed esiti. Anche se il registro resta vuoto, il fatto che esista dimostra che il presidio è reale.
Sui primi due punti si lavora con il proprio RSPP e consulente. Il terzo è l’unico che richiede uno strumento, ed è anche quello che nelle piccole realtà viene più spesso improvvisato con una casella email che legge il titolare.
Fonti
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sicurezza sul lavoro (testo vigente) — Normattiva
- DL 31 ottobre 2025 n. 159, che introduce la lett. z-bis nell’art. 15 — Normattiva
- Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del DL 159/2025 — Normattiva
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ricerca atti — Gazzetta Ufficiale
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, whistleblowing — Normattiva
Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce parere legale. Riferimenti: D.Lgs. 81/2008 artt. 2, 15, 17, 26, 28 e 55; lett. z-bis introdotta dal DL 159/2025 convertito con L. 198/2025; D.Lgs. 24/2023. Per la valutazione del tuo caso specifico rivolgiti al tuo consulente.