Le molestie sono un rischio professionale
Non più solo diritto antidiscriminatorio: molestie, violenze e aggressioni vanno trattate come qualunque altro rischio — identificate, valutate nel DVR, presidiate con misure e monitorate nel tempo.
Dal 31 dicembre 2025 la prevenzione delle condotte violente o moleste è una misura generale di tutela dell’art. 15 del Testo Unico sicurezza. Nessuna soglia: vale dal primo dipendente, e il DVR va aggiornato.
Nella maggior parte delle organizzazioni un canale esiste già. Quasi nessuno lo usa. Se in due anni non è arrivato niente, la domanda non è se il canale c’è — è se qualcuno lo conosce e si fida di usarlo.
Durante le riunioni del lunedì il responsabile R.B. mi umilia davanti al team e assegna carichi impossibili come ritorsione, già dal marzo.
Il DL 159/2025, convertito con la Legge 198/2025, ha inserito nel Testo Unico sicurezza l'articolo 15, comma 1, lettera z-bis): tra le misure generali di tutela entra «la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori».
Non più solo diritto antidiscriminatorio: molestie, violenze e aggressioni vanno trattate come qualunque altro rischio — identificate, valutate nel DVR, presidiate con misure e monitorate nel tempo.
L'art. 15 si applica a ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore: micro-imprese, studi professionali, artigiani, pubbliche amministrazioni. Cambia la proporzionalità delle misure, non l'obbligo.
Una misura di prevenzione esiste solo se il lavoratore può usarla: serve un canale riservato — utilizzabile senza passare dal proprio responsabile, che spesso è parte del problema — con procedura scritta, formazione e tracciamento.
La valutazione dei rischi è obbligo non delegabile del datore: un DVR che ignora il rischio molestie espone alle sanzioni penali dell'art. 55 (arresto o ammenda), alla responsabilità ex art. 2087 c.c. e ai profili 231.
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